Art. 8.
(Contributi regionali).

      1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la città metropolitana, i comuni e gli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali presentano alla regione il piano delle aree pedonali, completo del programma annuale e dei relativi progetti esecutivi.
      2. La regione concede annualmente ai soggetti di cui al comma 1 contributi in conto capitale:

          a) sino al 25 per cento per i costi relativi ai piani, ai programmi ed ai progetti di cui alla presente legge;

          b) sino al 40 per cento per la costruzione di zone pedonali e zone a traffico limitato per la loro segnaletica, compresa la progettazione esecutiva;

          c) sino al 60 per cento per la realizzazione delle corti urbane.